L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione – tramite F24 -derivante dal maggior versamento del 2° acconto IRPEF scaduto lo scorso 30.11.2011.
Coloro che per qualsiasi regione abbiano effettuato il versamento dell’acconto IRPEF nella misura del 99% invece che dell’82% possono pertanto portare in compensazione tale importo mediante i seguenti codici tributo:
- “4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011 (Codice già in precedenza istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009 che viene ora ridenominato);
- “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
- “1844” denominato “CEDOLARE SECCA – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.
fonte : Agenzia Entrate – Ris.n. 117/E del 30 novembre 2011