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Categoria: Acconti

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione – tramite F24 -derivante dal maggior versamento del 2° acconto IRPEF scaduto lo scorso 30.11.2011.

Coloro che per qualsiasi regione abbiano effettuato il versamento dell’acconto IRPEF nella misura del 99% invece che dell’82% possono pertanto portare in compensazione tale importo mediante i seguenti codici tributo:

  • 4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011  (Codice già in precedenza istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009 che viene ora ridenominato);
  • “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;
  •  “1844” denominato “CEDOLARE SECCA – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.

fonte : Agenzia Entrate – Ris.n. 117/E del 30 novembre 2011

Credito di Imposta per mancata riduzione dell’acconto IRPEF di novembre 2009

I contribuenti che non hanno provveduto alla riduzione del 20% dell’acconto IRPEF hanno la possibilità di utilizzare in compensazione tale maggior versamento

Il Codice Tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 è il 4035 (vedi Risoluzione 284/E/2009)

Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e gli effetti giuridici del D.L. 168/2009.