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	<title>Studio Dott. Tonci</title>
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	<description>Studio Commercialista - Consulenza Societaria e Tributaria</description>
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		<title>abolizione DPS &#8211;  documento programmatico sulla sicurezza</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>

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		<description><![CDATA[il DL Liberalizzazioni da un colpo di spugna al DPS &#8211; documento programmatico sulla sicurezza L’art. 45 del Decreto  interviene modificando l’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003) sopprimendo l&#8217;obbligo di predisporre ed aggiornare il DPS dare comunicazione nella nota integrativa al bilancio dell&#8217;aggiornamento del DPS Si fa notare che le altre misure minime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il DL Liberalizzazioni da un colpo di spugna al DPS &#8211; documento programmatico sulla sicurezza</p>
<p>L’art. 45 del Decreto  interviene modificando l’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003) sopprimendo l&#8217;obbligo di</p>
<ul>
<li>predisporre ed aggiornare il DPS</li>
<li>dare comunicazione nella nota integrativa al bilancio dell&#8217;aggiornamento del DPS</li>
</ul>
<p>Si fa notare che le altre misure minime di sicurezza non sono state abolite.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Modello Unico 2012 &#8211; pubblicati i modelli</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2012/02/modello-unico-2012-pubblicati-i-modelli/</link>
		<comments>http://www.studiotonci.it/2012/02/modello-unico-2012-pubblicati-i-modelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotonci.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato recentemente approvato in via definitiva il modello Unico 2012 per l&#8217;anno di imposta 2011. Il modello Unico permette di presentare in forma unificata la dichiarazione dei redditi e dell’Iva.  All&#8217;interno del modello i quadri riferiti ai redditi sono contrassegnati con la lettera &#8220;R&#8221; mentre quelli relativi all&#8217;IVA con la lettera &#8220;V&#8221; I modelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato recentemente approvato in via definitiva il modello Unico 2012 per l&#8217;anno di imposta 2011.</p>
<p>Il modello Unico permette di presentare in forma unificata la dichiarazione dei redditi e dell’Iva.  All&#8217;interno del modello i quadri riferiti ai redditi sono contrassegnati con la lettera &#8220;R&#8221; mentre quelli relativi all&#8217;IVA con la lettera &#8220;V&#8221;</p>
<p>I modelli approvati sono:</p>
<ul>
<li>Unico Persone Fisiche</li>
<li>Unico Società di Persone</li>
<li>Unico Società di Capitali</li>
<li>Unico Enti non commerciali</li>
</ul>
<p><span id="more-346"></span> Devono utilizzare il modello Unico Pf:</p>
<ul>
<li>tutte le persone fisiche</li>
</ul>
<p>Devono utilizzare il modello Unico Sp:</p>
<ul>
<li>le società semplici</li>
<li>le società in nome collettivo e in accomandita semplice</li>
<li>le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)</li>
<li>le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)</li>
<li>le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni</li>
<li>le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)</li>
<li>gruppi europei di interesse economico (Geie).</li>
</ul>
<p>Devono utilizzare il modello Unico Sc</p>
<ul>
<li>i soggetti Ires e più precisamente:</li>
<ul>
<li>le società per azioni e in accomandita per azioni</li>
<li>le società a responsabilità limitata</li>
<li>le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione</li>
<li>le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato</li>
<li>gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato</li>
<li>le società di ogni tipo, tranne le società semplici, le società e le associazioni equiparate (articolo 5 del Dpr n. 917/1986) e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.</li>
</ul>
</ul>
<p>Devono utilizzare il modello Unico Enc</p>
<ul>
<li>gli enti pubblici e privati diversi dalle società</li>
<li>i trust soggetti all’Ires, a esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni.</li>
</ul>
<p>In particolare, si tratta di enti diversi dalle società e trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comprese le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Spesometro : Ecco la nuova proroga al 31 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/12/spesometro-proroga-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.studiotonci.it/2011/12/spesometro-proroga-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate con la comunicazione n. 2011/186218 rende nota la proroga al 31 gennaio 2012 dello &#8220;spesometro&#8221; ovvero per l&#8217;invio telematico delle comunicazioni di cui all&#8217;articolo 21 del D.L. 78 del 31.05.2010, riferite al periodo d’imposta 2010. Tale adempimento riguarda la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">Agenzia delle Entrate</a> con la <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b/Proroga_art_21.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b" target="_blank">comunicazione n. 2011/186218</a> rende nota la proroga al 31 gennaio 2012 dello &#8220;spesometro&#8221; ovvero per l&#8217;invio telematico delle comunicazioni di cui all&#8217;articolo 21 del D.L. 78 del 31.05.2010, riferite al periodo d’imposta 2010.</p>
<p>Tale adempimento riguarda la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore ad euro 25 mila per l&#8217;esercizio 2010 ed ad euro tremila per gli anni successivi.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Spesometro &#8211; pronti i moduli di controllo ENTRATEL</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/12/spesometro-entratel-pronto/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRATEL]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Spesometro - Nuova versione Entratel del modulo di controllo delle comunicazioni ex art. 21 DL 78/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPESOMETRO &#8211; Nuova versione del modulo di controllo delle comunicazioni ex art. 21 DL 78/2010</p>
<p>Nella sito web di ENTRATEL  (sezione Software &#8211; Pacchetti applicativi &#8211; Controllo altri documenti)  è disponibile la versione 1.0.2 del 02.12.2011 del modulo di controllo per le Comunicazioni relative allo SPESOMETRO (art. 21 Decreto Legge 78/2010 &#8211; Provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate del 16 settembre 2011 n.133642/2011).</p>
<div id="_mcePaste">Le modifiche riguardano la correzione di anomalie nella gestione dei contatori delle comunicazioni del modulo di controllo. In alcuni casi,</div>
<div><span id="more-333"></span></div>
<div>le ricevute telematiche hanno esposto i contatori presenti nella sezione &#8220;Dati di dettaglio&#8221; non correttamente valorizzati. In questi casi resta comunque valido l&#8217;esito delle elaborazioni esposto nelle ricevute stesse ( &#8220;accolta&#8221; o &#8220;scartata&#8221;).</div>
<div id="_mcePaste">Le comunicazioni controllate con la precedente versione del modulo di controllo saranno oggetto di scarto.</div>
<p>Nella sezione Software &#8211; Pacchetti applicativi &#8211; Controllo altri documenti è disponibile la versione 1.0.2 del 2 dicembre 2011 del modulo di controllo per le Comunicazioni ex art. 21 Decreto Legge 78/2010 (Spesometro) (Provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate del 16 settembre 2011 n.133642/2011).</p>
<p>Nella presente versione del modulo di controllo sono presenti le seguenti correzioni e integrazioni:corretta una anomalia nella gestione dei contatori delle comunicazioni del modulo di controllo. A causa di questa anomalia, in alcuni casi, le ricevute telematiche hanno esposto i contatori presenti nella sezione &#8220;Dati di dettaglio&#8221; non correttamente valorizzati. In questi casi resta comunque valido l&#8217;esito delle elaborazioni esposto nelle ricevute stesse ( &#8220;accolta&#8221; o &#8220;scartata&#8221;).</p>
<p>Le comunicazioni controllate con la precedente versione del modulo di controllo saranno oggetto di scarto.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>compensazione maggior acconto IRPEF</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/12/compensazione-maggior-acconto-irpef/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acconti]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[acconti d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[acconto IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione acconto IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[Riduzione acconto IRPEF - utilizzo in compensazione dei maggior versamenti - istituiti codici tributo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione &#8211; tramite F24 -derivante dal maggior versamento del 2° acconto IRPEF scaduto lo scorso 30.11.2011.</p>
<p>Coloro che per qualsiasi regione abbiano effettuato il versamento dell&#8217;acconto IRPEF nella misura del 99% invece che dell&#8217;82% possono pertanto portare in compensazione tale importo mediante i seguenti codici tributo:</p>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>“<strong>4035</strong>” denominato “IRPEF &#8211; utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011  (Codice già in precedenza istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009 che viene ora ridenominato);</li>
<li>“<strong>1797</strong>” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI &#8211; utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”;</li>
<li> “<strong>1844</strong>” denominato “CEDOLARE SECCA &#8211; utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.</li>
</ul>
</div>
<p>fonte : Agenzia Entrate &#8211; <a title="Ris.n. 117/E del 30 novembre 2011" href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=-913565178841829847" target="_blank">Ris.n. 117/E del 30 novembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Carta Acquisti INPS 2012</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/11/carta-acquisti-inps-2012/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni e Bonus Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[carta acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[ISEE]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;INPS ha stabilito i requisiti di reddito per avere diritto nel 2012 alla carta acquisti. I tetti ISEE sono pari a Euro 6.499,82 per età tra i 65 e i 70 anni Euro 8.666,43 per età pari o superiore a 70 anni. In ogni caso, per la consegna e per la gestione (smagnetizzazione, smarrimento o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a title="Istituto Nazionale Previdenza Sociale" href="http://www.inps.it" target="_blank">INPS</a> ha stabilito i requisiti di reddito per avere diritto nel 2012 alla carta acquisti. I tetti <a title="ISEE sul portale INPS" href="http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&amp;itemDir=6655" target="_blank">ISEE</a> sono pari a</p>
<div>
<ul>
<li>Euro 6.499,82 per età tra i 65 e i 70 anni</li>
<li>Euro 8.666,43 per età pari o superiore a 70 anni.</li>
</ul>
</div>
<div>In ogni caso, per la consegna e per la gestione (smagnetizzazione, smarrimento o furto della carta, smarrimento del PIN) delle carte, le competenze sono attribuite in via esclusiva, alle Poste.</div>
<div></div>
<div><a title="Istituto Nazionale Previdenza Sociale" href="http://www.inps.it" target="_blank">INPS</a> - Messaggio 25/11/2011, n. 22290</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>PEC &#8211; proroga al 31 dicembre</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/11/pec-proroga-al-31-dicembre/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>

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		<description><![CDATA[PEC proroga al 31 dicembre 2011 - 31.12.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I l <a title="Ministero dello Sviluppo Economico" href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/" target="_blank">Ministero dello Sviluppo Economico</a> ha provveduto a diramare la circolare n. 223761 con la quale ha esortato <a title="portale Web Unioncamere" href="http://www.unioncamere.gov.it/" target="_blank">Unioncamere</a> di non applicare le sanzioni previste per la mancata comunicazione della PEC al <a title="Registro delle Imprese" href="http://www.registroimprese.it" target="_blank">Registro Imprese</a> fino al 31 dicembre.</p>
<p>Conseguentemente coloro che non hanno provveduto alla comunicazione PEC entro il 29.12.2011 possono sanare la propria posizione senza alcuna sanzione provvedendo spontaneamente entro il prossimo 31.12.2011.</p>
<p>La medesima circolare chiarisce inoltre che le società in fallimento non sono obbligare alla PEC, diversamente dalle società in liquidazione  per le quali la circolare n. 3645/C del 3 novembre del Ministero per lo Sviluppo Economico aveva già ribadito l&#8217;obbligatorietà</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ENTRATEL &#8211; nuovi moduli di controllo per F24</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/11/entratel-moduli-controllo-f24/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazioni telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[ENTRATEL]]></category>
		<category><![CDATA[F24]]></category>
		<category><![CDATA[Telematici]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella sezione Software del sito Web di ENTRATEL è stato resa disponibile la versione 2.4.5 del 28.11.2011 della applicazione &#8220;Controlli per F24 Telematici&#8221; utile per il controllo dei file telematici prodotti con applicazioni di terze parti. L&#8217;aggiornamento  si è reso necessario in aderenza a quanto previsto dalle risoluzioni n. 109/E del 24.11.2011, n. 110/E del 24.11.2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella sezione Software del sito Web di <a title="Sito Web di ENTRATEL" href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">ENTRATEL</a> è stato resa disponibile la versione 2.4.5 del 28.11.2011 della applicazione &#8220;Controlli per F24 Telematici&#8221; utile per il controllo dei file telematici prodotti con applicazioni di terze parti.</p>
<p><span id="more-316"></span>L&#8217;aggiornamento  si è reso necessario in aderenza a quanto previsto dalle risoluzioni n. 109/E del 24.11.2011, n. 110/E del 24.11.2011 e n. 111/E del 25.11.2011.</p>
<p>Fonte: <a title="Agenzia delle Entrate" href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">Agenzia delle Entrate</a> &#8211; <a title="sito Web di ENTRATEL" href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">Sito web Entratel</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>manovra bis &#8211; riepilogo</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/2011/09/manovra-bis/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altre imposte]]></category>
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		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[Presentiamo una sintesi delle molte novità contenute nella corposa doppia manovra estiva ed in altri provvedimenti di periodo. Riduzione del limite per l&#8217;uso di contante ed assegni/libretti al portatore. A decorrere dal 13.8.11 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti di importo pari o superiore a euro 2.500,00 (precedentemente l&#8217;importo era di euro 5.000,00). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentiamo una sintesi delle molte novità contenute nella corposa doppia manovra estiva ed in altri provvedimenti di periodo.</p>
<div id="_mcePaste"><strong>Riduzione del limite per l&#8217;uso di contante ed assegni/libretti al portatore.</strong></div>
<div id="_mcePaste">A decorrere dal 13.8.11 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti di importo pari o superiore a euro 2.500,00 (precedentemente l&#8217;importo era di euro 5.000,00).</div>
<div id="_mcePaste">La limitazione vale anche per le oerazioni frazionate ovvero per i pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati; il frazionamento è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.</div>
<div>Gli assegni bancari per importi superiori a euro 2.500,00 dovranno essere emessi sempre con la clausola non trasferibile.</div>
<div id="_mcePaste">I libretti di deposito al portatore sono ammessi fino al limite di 2.500 euro; quelli con saldo superiore già esistenti dovranno essere ridotti o estinti entro il 30.09.2011.</div>
<div id="_mcePaste">Le sanzioni possono variare dal 5% al 40% delle somme rilevate !</div>
<div><strong>Accertamento per uso reiterato del contante</strong></div>
<div id="_mcePaste">La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15583/2011, ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo nel caso di molteplici pagamenti in contanti.</div>
<div id="_mcePaste">Il 100% dei risultati della lotta all’evasione fiscale ai comuni</div>
<div id="_mcePaste">Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all&#8217;attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota che resta ai comuni sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo (sia per imposta che per sanzioni) a seguito dell&#8217;intervento del comune che abbia contribuito all&#8217;accertamento stesso è elevata dal 33 al 100 per cento.</div>
<div id="_mcePaste">I Comuni potranno istituire un apposito &#8220;consiglio tributario&#8221; per collaborare attivamente con la Guardia di Finanza e l&#8217;Agenzia delle Entrate nella lotta all&#8217;evasione.</div>
<div><strong>Pubblicazione on line dichiarazioni dei redditi</strong></div>
<div id="_mcePaste">Potranno essere pubblicati sul sito del comune i dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.</div>
<div id="_mcePaste">Con apposito decreto possono essere individuati ulteriori dati che l&#8217;Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all&#8217;attività di accertamento.</div>
<div><strong>Contribuenti minimi</strong></div>
<div>A decorrere dal 2012 il regime dei minimi è applicabile solo alle persone fisiche che intraprendono un&#8217;attività di impresa o di lavoro autonomo &#8211; o che hanno intrapreso un&#8217;attività dal 2008; il tutto è applicabile per il periodo di inizio attività e per i 4 periodi successivi.  L&#8217;imposta sostitutiva dovuta sul reddito è stata ridotta dal 20% al 5%.</div>
<div><strong>Festività</strong></div>
<div id="_mcePaste">A partire dal 2012 saranno stabilite le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.</div>
<div id="_mcePaste">Sono escluse dalla riforma il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, e il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.</div>
<div><strong>Contributo di solidarietà</strong></div>
<div id="_mcePaste">E&#8217; dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente i 300.000 Euro lordi annui. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.</div>
<div><strong>Beni utilizzati dai soci.</strong></div>
<div id="_mcePaste">Verrà tassato la differenza tra valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni a soci o familiari dell&#8217;imprenditore.</div>
<div id="_mcePaste">Le finalità sono quelle di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni a soci e familiari per un corrispettivo non congruo.</div>
<div><strong>Aumento IVA dal 20 al 21%</strong></div>
<div id="_mcePaste">L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell&#8217;operazione.</div>
<div><strong>Imposta sul trasferimento di denaro all’estero</strong></div>
<div id="_mcePaste">A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un&#8217;imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all&#8217;estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie &#8220;money transfer&#8221; ed altri agenti in attività finanziaria. L&#8217;imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell&#8217;importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L&#8217;imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell&#8217;Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell&#8217;Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.</div>
<div><strong>Riduzione esonero fiscale a cooperative</strong></div>
<div id="_mcePaste">La norma “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell&#8217;ente che all&#8217;atto del suo scioglimento” non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente  a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;  b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;  b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.</div>
<div><strong>Società in perdita sistematica e Società di comodo</strong></div>
<div id="_mcePaste">Pur non ricorrendo i presupposti relativi alle società di comodo (articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d&#8217;imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d&#8217;imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. La disposizione trova applicazione anche qualora, nell&#8217;arco temporale dei tre anni, le società e gli enti siano per due periodi d&#8217;imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all&#8217;ammontare determinato ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994</div>
<div><strong>Marcia indietro sul SISTRI</strong></div>
<div id="_mcePaste">Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l&#8217;efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell&#8217;eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l&#8217;obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.</div>
<div><strong>Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali</strong></div>
<div id="_mcePaste">Sono disciplinate due nuove ipotesi nelle quali viene consentito, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di &#8220;riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali.”</div>
<div id="_mcePaste">Se si intendono affrancare i maggiori valori emersi per effetto di operazioni effettuate in periodi di imposta anteriori a quello in corso al primo gennaio 2011, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.</div>
<div><strong>Nuovi Elenchi Fornitori : proroga della proroga</strong></div>
<div id="_mcePaste">Ulteriormente prorogate al 31/12/2011 le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila</div>
<div><strong>Chiusura partite IVA inattive</strong></div>
<div id="_mcePaste">Confemata la chisura automatica della partita IVA in caso di mancato esercizio della attività d&#8217;impresa o di lavoro autonomo ovvero in mancanza della dichiarazione annuale IVA ove prevista.</div>
<div id="_mcePaste">I contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell&#8217;attività possono sanare la violazione presentando la dichiarazione di cessazione di attività e versando spontaneamente un importo pari ad un quarto della sanzione minima (129 Euro in luogo di 516).</div>
<div><strong>Lotta all&#8217;evasione &#8211; segreto bancario (ed assicurativo)</strong></div>
<div id="_mcePaste">Nell’ambito di operatività delle indagini finanziarie rientrano ora anche le società e gli enti di assicurazione.</div>
<div id="_mcePaste">Gli uffici potranno acquisire in via telematica da tali soggetti dati e notizie di relative a contratti di assicurazione sulla vita,  piani finanziari pluriennali di investimento ed altre forme pensionistiche complementari individuali.</div>
<div id="_mcePaste">Le disposizioni ampliano, inoltre, l’ambito oggettivo di operatività delle indagini finanziarie prevedendo l’acquisizione delle garanzie prestate dagli intermediari finanziari nell’interesse dei clienti e consentendo di poter pervenire all’identificazione dei soggetti che risultino aver effettuato un’operazione di natura finanziaria o essere titolari di altri rapporti. Sulla base delle informazioni ottenute dal sistema bancario ed assicurativo l&#8217;Agenzia delle entrate potrà elaborare in automatico liste specifiche di contribuenti da sottoporre a controllo fiscale !!!</div>
<div id="_mcePaste">Si tratta di una svolta di rilievo che ha l&#8217;obiettivo di colpire gli evasori derogando a qualsiasi principio di tutela del segreto bancario.</div>
<div><strong>Chiusura delle Liti fiscali pendenti</strong></div>
<div id="_mcePaste">Sarà possibile definire le controversie di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario.</div>
<div id="_mcePaste">Le somme da pagare entro il 31.11.2011 variano da 150 euro al 50% del valore della lite.</div>
<div id="_mcePaste">La domanda di definizione va presentata entro il 31.03.2012.</div>
<div><strong>Attività di Noleggio autoveicoli con obbligo di fattura</strong></div>
<div id="_mcePaste">Eliminato, per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente, l’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale in favore dell’emissione della fattura IVA da emettere all’atto del pagamento del corrispettivo.</div>
<div id="_mcePaste">In pratica cessa l&#8217;obbligo di emissione della ricevuta alla consegna del veicolo con la dicitura corrispettivo non determinato o non riscosso.</div>
<div><strong>Riduzione aliquota della ritenuta d’acconto su bonifici per ristrutturazioni edilizie.</strong></div>
<div id="_mcePaste">A decorrere dal 1° luglio 2010 scende dal 10% al 4% la ritenuta d&#8217;acconto che banche e Poste devono operare sui pagamenti relativi ai bonifici le ristrutturazione edilizie di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n.449.</div>
<div><strong>Reati fiscali più facili</strong></div>
<div>Il regime penale tributario viene rivoluzionato. Vengono abbassate le soglie di punibilità e commettere un reato fiscale sarà molto più facile.</div>
<div id="_mcePaste">Questa novità, aggiunta all&#8217;aumento dei termini ordinari di prescrizione, comporta che, in presenza di violazioni tributarie, il contribuente potrà in futuro essere perseguito per quasi dieci anni da quando ha commesso la violazione.</div>
<div><strong>Comunicazione alla Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.</strong></div>
<div id="_mcePaste">Le società di leasing dovranno comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti nell’anno di riferimento.</div>
<div id="_mcePaste">I dati riguardanti i contratti delle annualità 2009 e 2010 devono essere comunicati entro il 31.12.2011.</div>
<div><strong>Proroga delle RATE dei MUTUI per le famiglie.</strong></div>
<div id="_mcePaste">Il termine per la presentazione delle domande di sospensione del pagamento delle rate del mutuo è prorogato al 30.01.2012</div>
<div id="_mcePaste">Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione devono verificarsi entro il 31.12.2011.</div>
<div><strong>Superbollo autoveicoli</strong></div>
<div id="_mcePaste">E&#8217; confermata l&#8217;introduzione a decorrere dal 2011 di una addizionale erariale della tassa automobilistica per le auto superiori a 225 kW pari a euro 10,00 per ogni kW di potenza in più.</div>
<div><strong>Contabilità semplificata</strong></div>
<div id="_mcePaste">E&#8217; stato confermato l&#8217;aumento del limite dei ricavi entro i quali è possibile la tenuta della contabilità semplificata per imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali.</div>
<div id="_mcePaste">Il nuovo tetto di riferimento ammonta a 400.000 Euro per le prestazioni di servizi e 700.000 Euro per le altre attività.</div>
<div><strong>PRIVACY</strong></div>
<div id="_mcePaste">E&#8217; stato stabilito l&#8217;esonero dall&#8217;applicazione delle disposizioni ex D.Lgs n 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali riferiti a persone giuridiche, imprese, enti ed associazioni nell&#8217;ambito dei rapporti intercorrenti per finalità amministrativo-contabili.</div>
<div id="_mcePaste">Per i soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili sarà possibile sostituire il DPS (documento programmatico sicurezza) con una autocertificazione.</div>
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		<title>IVA 21% dal 17 settembre 2011</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; in vigore da oggi 17/09/2011 la nuova aliquota IVA 21% Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare da subito la nuova aliquota. Qualora ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i misuratori fiscali ed i software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; in vigore da oggi 17/09/2011 la nuova aliquota IVA 21%</p>
<p>Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare da subito la nuova aliquota.</p>
<p>Qualora ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i misuratori fiscali ed i software per la fatturazione , gli operatori potranno regolarizzare la propria posizione effettuando una apposita variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).</p>
<p>La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.</p>
<p>Fonte : comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 16.0.2011</p>
<p>Rif. normativo : Legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011 &#8211; art.2, comma 2-bis.</p>
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