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	<title>Studio Dott. Tonci</title>
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	<description>Studio Commercialista - Consulenza Societaria e Tributaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:04:44 +0000</lastBuildDate>
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		<title>730 : inizia il walzer delle proroghe</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
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		<category><![CDATA[Imposte Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[Inizia anche quest&#8217;anno il walzer delle proroghe ed il ballo di apertura spetta al 730 Ci sarà tempo fino al 20 giugno per la consegna ad un professionista abilitato oppure ad un caf. La consegna al sostituto di imposta è stata invece prorogata al 16 maggio. Più tempo inoltre per la restituzione del prospetto di liquidazione: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizia anche quest&#8217;anno il walzer delle proroghe ed il ballo di apertura spetta al 730</p>
<p>Ci sarà tempo fino al 20 giugno per la consegna ad un professionista abilitato oppure ad un caf.</p>
<p>La consegna al sostituto di imposta è stata invece prorogata al 16 maggio.</p>
<p>Più tempo inoltre per la restituzione del prospetto di liquidazione:</p>
<p><span id="more-414"></span></p>
<p>fino al 2 luglio per i professionisti abilitati ed i caf e 15 giugno per i sostituti di imposta.</p>
<p>Infine per la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni ci sarà tempo fino al 12 luglio.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>pronto il nuovo modello F24 per il pagamento dell&#8217;IMU</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altre imposte]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni telematiche]]></category>
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		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate con comunicazione prot. n. 2012/53906 ha approvato il nuovo modello F24 per il pagamento dell&#8217;IMU. Il precedente modello potrà essere utilizzato fino al 31 maggio 2013 Le nuove modifiche comprendono : la nuova sezione &#8220;IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”; la ridenominazione della “detrazione ICI abitazione principale“ in “detrazione” la ridenominazione nella sezione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate con comunicazione prot. n. 2012/53906 ha approvato il nuovo modello F24 per il pagamento dell&#8217;IMU.</p>
<p>Il precedente modello potrà essere utilizzato fino al 31 maggio 2013</p>
<p>Le nuove modifiche comprendono :<span id="more-404"></span></p>
<ul>
<li>la nuova sezione &#8220;IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;</li>
<li>la ridenominazione della “detrazione ICI abitazione principale“ in “detrazione”</li>
<li>la ridenominazione nella sezione “posizione assicurativa numero” in “codice ditta”</li>
<li>l&#8217;indicazione del codice IBAN per l&#8217;addebito in luogo dell&#8217;addebito su conto &#8220;corrente bancario n.______cod. ABI____CAB____”</li>
</ul>
<p>Come di consueto il modello sarà reso disponibile in formato elettronico sul sito <a title="Agenzia delle Entrate" href="http://www.agenziaentrate.gov.i" target="_blank">www.agenziaentrate.gov.i</a>t ed in modalità cartacea presso Banche, Poste Italiane ed agenti della riscossione.</p>
<p>aggiornamento (14.04.2012):  le ultime indiscrezioni sull&#8217;emendamento al DL vedono la possibilità di un versamento dell&#8217;IMU sulla prima casa in tre rate. La &#8220;nuova&#8221; rata in pià potrebbe posizionarsi a settembre tra la rata di giugno e quella di dicembre che rimarrebbero così confermate.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>nuove scadenze carte identità</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/nuove-scadenze-carte-identita/</link>
		<comments>http://www.studiotonci.it/nuove-scadenze-carte-identita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Le carte identita&#8217; saranno rilasciate  ( o rinnovate ) con validita&#8217; fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Questo è il disposto dell&#8217;articolo 7 del DL &#8220;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo&#8221; &#8211; Decreto-legge del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le carte identita&#8217; saranno rilasciate  ( o rinnovate ) con validita&#8217; fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.</p>
<p>Questo è il disposto dell&#8217;articolo 7 del DL &#8220;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo&#8221; &#8211; Decreto-legge del 9 febbraio 2012 n. 5</p>
<p><strong>&#8230; Questa è vera &#8221; semplificazione &#8221; !</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>nuova stretta sulle auto aziendali</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/auto-aziendali/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[acconto IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[auto aziendali]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel disegno di legge per la riforma del lavoro compare una misura restrittiva sulle auto aziendali. La nuove misure destinate a &#8220;far cassa&#8221; potrebbe debuttare a breve e limitare la deducibilità dei costi come segue : riduzione dal 90% al 70% della deducibilità dei costi delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; riduzione dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel disegno di legge per la riforma del lavoro compare una misura restrittiva sulle auto aziendali.</p>
<p>La nuove misure destinate a &#8220;far cassa&#8221; potrebbe debuttare a breve e limitare la deducibilità dei costi come segue :</p>
<ul>
<li>riduzione dal 90% al 70% della deducibilità dei costi delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti;</li>
<li>riduzione dal 40% al 25,70% della deducibilità dei costi relativi ad auto di imprese e professionisti.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>IMU a giugno</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/imu/</link>
		<comments>http://www.studiotonci.it/imu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altre imposte]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>

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		<description><![CDATA[IMU aliquota 0,76 a giugno, nuovi moltiplicatori, saldo a novembre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acconto IMU di giugno sarà pagato con l&#8217;aliquota base dello 0,76 % (76 per mille)</p>
<p>E&#8217; questa la proposta che emerge dalla riscrittura del DL Fiscale che lascia libertà al Governo di modificare le nuove aliquote entro il 31 luglio 2012. Stando alla nuova scrittura del provvedimento le variazioni di aliquota saranno compensate con il saldo di dicembre prossimo.</p>
<p>Per quanto riguarda i moltiplicatori dovremmo (il condizionale è d&#8217;obbligo in Italia) poter considerare i seguenti:<span id="more-385"></span></p>
<ul>
<li>A/10 &#8211; Uffici =  Rendita x 1,05 x 80</li>
<li>C/01 &#8211; Negozi =  Rendita x 1,05 x 55</li>
<li>A/nn &#8211; Abitazioni = Rendita x 1,05 x 160</li>
<li>C/03 &#8211; Laboratori = Rendita x 1,05 x 60</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>convegno reati fiscali</title>
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		<comments>http://www.studiotonci.it/convegno-reati-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

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		<description><![CDATA[Giovedì 15 marzo 2012 &#8211; Ore 18:30 Lo Studio organizza un incontro sul tema &#160; profili civili e penali tributari nella Guerra alla Evasione ed Elusione fiscale nuove armi a disposizione della Agenzia delle Entrate &#160;  Redditometro e Spesometro Accertamenti bancari e Controlli Fiscali Reati Civili e Penali Responsabilità degli imprenditori ed amministratori di Società &#160; Relatori : Dott. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object id='for-mapid-fb8c17b303880dcd96e75b01f7b401d2' name='for-mapid-fb8c17b303880dcd96e75b01f7b401d2' class='map-data-placeholder' style='width: 0px !important; height: 0px !important'><param id='json-string-for-mapid-fb8c17b303880dcd96e75b01f7b401d2' name='json-string-for-mapid-fb8c17b303880dcd96e75b01f7b401d2' value='{"zoom":"15","width":"500","height":"300","maptype":"ROADMAP","maptypecontrol":"true","pancontrol":"true","zoomcontrol":"true","scalecontrol":"true","streetviewcontrol":"true","scrollwheelcontrol":"false","showbike":"false","bubbleautopan":"true","showtraffic":"false","showpanoramio":"false","kml":"","directionhint":"false","mapalign":"center","panoramiouid":"","addmarkermashup":"false","language":"default","addmarkermashupbubble":"false","id":"fb8c17b303880dcd96e75b01f7b401d2","markerlist":"Via Castelmorrone 62 Padova{}1-default.png"}' /></object> 
<h3 style="text-align: center;">Giovedì 15 marzo 2012 &#8211; Ore 18:30</h3>
<p style="text-align: center;">Lo Studio organizza un incontro sul tema</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">profili civili e penali tributari nella</h2>
<h2 style="text-align: center;"><em>Guerra</em> alla Evasione ed Elusione fiscale</h2>
<h3 style="text-align: center;">nuove <em>armi</em> a disposizione della Agenzia delle Entrate</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"> Redditometro e Spesometro<br />
Accertamenti bancari e Controlli Fiscali<br />
Reati Civili e Penali<br />
Responsabilità degli imprenditori ed amministratori di Società</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Relatori :</p>
<p style="text-align: center;">Dott. Massimo Tonci &#8211; Commercialista e Pubblicista</p>
<p style="text-align: center;">Dott. Zenatto Mauro &#8211; Avvocato Tributarista</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;">Sede dell&#8217;incontro : PADOVA &#8211; Via Castelmorrone 62</h4>
<div align="center"><div class="google-map-placeholder" id="fb8c17b303880dcd96e75b01f7b401d2" style="width: 500px; height: 300px; border:1px solid #333333;"><div class="map-loading" align="center" style="position: relative; top: 100px !important;"></div></div>

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		</div>
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	</div>

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		</item>
		<item>
		<title>abolizione DPS &#8211;  documento programmatico sulla sicurezza</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/abolizione-dps/</link>
		<comments>http://www.studiotonci.it/abolizione-dps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotonci.it/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[il DL Liberalizzazioni da un colpo di spugna al DPS &#8211; documento programmatico sulla sicurezza L’art. 45 del Decreto  interviene modificando l’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003) sopprimendo l&#8217;obbligo di predisporre ed aggiornare il DPS dare comunicazione nella nota integrativa al bilancio dell&#8217;aggiornamento del DPS Si fa notare che le altre misure minime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il DL Liberalizzazioni da un colpo di spugna al DPS &#8211; documento programmatico sulla sicurezza</p>
<p>L’art. 45 del Decreto  interviene modificando l’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003) sopprimendo l&#8217;obbligo di</p>
<ul>
<li>predisporre ed aggiornare il DPS</li>
<li>dare comunicazione nella nota integrativa al bilancio dell&#8217;aggiornamento del DPS</li>
</ul>
<p>Si fa notare che le altre misure minime di sicurezza non sono state abolite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiotonci.it/abolizione-dps/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Modello Unico 2012 &#8211; pubblicati i modelli</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/modello-unico-2012-pubblicati-i-modelli/</link>
		<comments>http://www.studiotonci.it/modello-unico-2012-pubblicati-i-modelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiotonci.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato recentemente approvato in via definitiva il modello Unico 2012 per l&#8217;anno di imposta 2011. Il modello Unico permette di presentare in forma unificata la dichiarazione dei redditi e dell’Iva.  All&#8217;interno del modello i quadri riferiti ai redditi sono contrassegnati con la lettera &#8220;R&#8221; mentre quelli relativi all&#8217;IVA con la lettera &#8220;V&#8221; I modelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato recentemente approvato in via definitiva il modello Unico 2012 per l&#8217;anno di imposta 2011.</p>
<p>Il modello Unico permette di presentare in forma unificata la dichiarazione dei redditi e dell’Iva.  All&#8217;interno del modello i quadri riferiti ai redditi sono contrassegnati con la lettera &#8220;R&#8221; mentre quelli relativi all&#8217;IVA con la lettera &#8220;V&#8221;</p>
<p>I modelli approvati sono:</p>
<ul>
<li>Unico Persone Fisiche</li>
<li>Unico Società di Persone</li>
<li>Unico Società di Capitali</li>
<li>Unico Enti non commerciali</li>
</ul>
<p><span id="more-346"></span> Devono utilizzare il modello Unico Pf:</p>
<ul>
<li>tutte le persone fisiche</li>
</ul>
<p>Devono utilizzare il modello Unico Sp:</p>
<ul>
<li>le società semplici</li>
<li>le società in nome collettivo e in accomandita semplice</li>
<li>le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)</li>
<li>le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)</li>
<li>le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni</li>
<li>le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)</li>
<li>gruppi europei di interesse economico (Geie).</li>
</ul>
<p>Devono utilizzare il modello Unico Sc</p>
<ul>
<li>i soggetti Ires e più precisamente:</li>
<ul>
<li>le società per azioni e in accomandita per azioni</li>
<li>le società a responsabilità limitata</li>
<li>le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione</li>
<li>le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato</li>
<li>gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato</li>
<li>le società di ogni tipo, tranne le società semplici, le società e le associazioni equiparate (articolo 5 del Dpr n. 917/1986) e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.</li>
</ul>
</ul>
<p>Devono utilizzare il modello Unico Enc</p>
<ul>
<li>gli enti pubblici e privati diversi dalle società</li>
<li>i trust soggetti all’Ires, a esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni.</li>
</ul>
<p>In particolare, si tratta di enti diversi dalle società e trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comprese le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir).</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>decreto liberalizzazioni</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni e Bonus Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 &#8211; supplemento ordinario &#8211; il Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 rubricato &#8220;Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività&#8221;. Il decreto è molto corposo ed è composto da 98 diversi punti (articoli). Riportiamo una sintesi delle novità in vigore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 &#8211; supplemento ordinario &#8211; il Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 rubricato &#8220;Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività&#8221;.<br />
Il decreto è molto corposo ed è composto da 98 diversi punti (articoli).<br />
Riportiamo una sintesi delle novità in vigore dal 24.01.2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span id="more-351"></span>SSRL “Società Semplificata a Responsabilità Limitata”</strong></span></p>
<p>Con l’introduzione, nel Codice civile, del nuovo art.2463-bis, è prevista la possibilità, per i soggetti aventi determinati requisiti, di costituire una srl con modalità semplificata.<br />
In particolare, le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età possono costituire una società a responsabilità limitata:<br />
• mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (si rammenta che, in generale, l’atto costitutivo di una srl va redatto per atto pubblico). L’atto costitutivo va depositato, a cura degli amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. N.B. Anche le modificazioni dell’atto costitutivo nonché gli atti di trasferimento delle partecipazioni vanno redatti nella forma della scrittura privata;<br />
• avente un capitale sociale non inferiore a € 1 (si rammenta che, in generale, il capitale sociale minimo per una srl è pari a € 10.000).<br />
Al compimento del 35° anno di età:<br />
• di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto della società di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società;<br />
• di tutti i soci, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c. Di fatto quindi la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall’art. 2484 C.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ecc.). anche qualora venga meno il requisito dell’età in capo a tutti i soci.<br />
L’individuazione dello statuto standard e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci sono demandate ad un apposito Decreto di prossima emanazione.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tariffe Professionali &#8211; Soppressione</strong></span><br />
Il Decreto in esame interviene in materia di professioni regolamentate “nel sistema ordinistico” prevedendo:<br />
• l’abrogazione delle tariffe professionali;<br />
• la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico;<br />
• l’obbligo di informare il cliente in merito:<br />
• al grado di complessità dell’incarico;<br />
• alla quantificazione preventiva delle spese “ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”.<br />
• ai dati della polizza assicurativa professionale.<br />
Il preventivo va reso noto al cliente in forma scritta soltanto previa richiesta dello stesso.<br />
Si ricorda che il tutto potrà subire modifiche in sede di conversione in legge.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Aliquota IMU Fabbricati invenduti &#8211; Riduzione</strong></span><br />
Con l’introduzione, nell’art. 13, DL n. 201/2011, del nuovo comma 9-bis, viene introdotta un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU.<br />
Si rammenta che le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono così individuate<br />
• ordinaria, nella misura dello 0,76%. Il Comune, con propria deliberazione, può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati, fermo restando che il 50% dell’imposta determinata applicando la misura dello 0,76% è riservata allo Stato;<br />
• ridotta nella misura:<br />
• dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che il Comune può aumentare o diminuire fino allo 0,2%;<br />
• dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art.9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che il Comune può diminuire fino allo 0,1%.<br />
Ora, il Decreto in esame, prevede la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice. Tale riduzione opera:<br />
• finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato;<br />
• a condizione che il fabbricato non sia locato;<br />
• per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Regime IVA Cessione / locazione di fabbricati ad uso abitativo</strong></span><br />
Il Decreto in esame introduce una modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell’art. 10, DPR n. 633/72.<br />
Dalla nuova formulazione delle predette disposizioni si evince che:<br />
Con riguardo alle locazioni, previa apposita opzione espressa nel relativo atto :<br />
• è confermato, in generale, il regime di esenzione dall’IVA;<br />
• è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i<br />
• di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;<br />
• aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008;<br />
Per tali tipologie di contratto, ai fini della scelta per l’imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore ( in precedenza l’imponibilità era riservata alle imprese di costruzione ovvero a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c. d. e. Legge n. 457/78);<br />
Relativamente alle locazioni in esame è prevista, per effetto della modifica del n. 127-duodecies, Tab. A, parte III, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%;<br />
Con riguardo alle cessioni:<br />
• è confermato il regime di esenzione dall’IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento:<br />
• dall’impresa costruttrice;<br />
• dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;<br />
E prevista l’imponibilità IVA, a scelta del cedente e previa apposita opzione espressa nel relativo atto, se aventi ad oggetto fabbricati:<br />
• locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;<br />
• destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008;<br />
N.B. Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Incentivi Fotovoltaico su aree agricole</strong></span><br />
Dal 24.01.2012 per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono riconosciuti gli incentivi statali previsti dall’art. 10, commi da 4 a 6, D.Lgs. n. 28/2011.<br />
Tuttavia l’esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che:<br />
• hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24.01.2012 ovvero<br />
• per i quali la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 24.01.2012 a condizione che l’impianto entri in funzione entro il 24.01.2013 (1 anno dalla predetta data);<br />
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre è prevista l’applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.<br />
N.B. Per garantire la produzione sottostante le serre devono presentare un rapporto non superiore al 50% tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della stessa.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Trasferimento di residenza all’estero</strong></span><br />
Il trasferimento all’estero della residenza da parte di soggetti esercenti imprese commerciali determina, ai sensi dell’art. 166, TUIR, comporta il realizzo dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi confluiscano in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato<br />
Ora, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 2-quater, è prevista la possibilità, per i predetti soggetti che trasferiscono la residenza in Stati UE ovvero, appartenenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) di richiedere la sospensione dell’effetto del realizzo.<br />
Tale disposizione, le cui modalità attuative saranno individuate con un apposito Decreto, è applicabile ai trasferimenti effettuati successivamente al 24.01.2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Rivalsa dell’IVA accertata</strong></span><br />
Con la modifica del comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell’IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell’imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa.<br />
Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l’IVA / maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.<br />
In tal caso il cessionario / committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente / prestatore d’imposta / maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tassazione rendite finanziarie</strong></span><br />
Il Decreto in esame interviene anche sulla tassazione delle rendite finanziarie già oggetto di modifica ad opera del DL n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”) prevedendo in particolare che:<br />
• ai proventi derivati da pronti contro termine su titoli e valute, generalmente soggetti alla ritenuta del 20%, è applicabile la minore aliquota del 12,50% qualora il contratto abbia ad oggetto obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali ovvero obbligazioni emesse dagli Stati ricompresi nella c.d. white-list ex art. 168-bis, comma 1, TUIR;<br />
• gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE ovvero aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) inclusi nella c.d. white list, rimangono assoggettati alla ritenuta dell’11% (e pertanto agli stessi non si estende la maggiore aliquota del 20%).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Colpo di scure sulle licenze</strong></span><br />
A partire dal 24/01/2012 sono abolite tutte le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell&#8217;amministrazione, comunque denominati, per l&#8217;avvio di un&#8217;attività economica non giustificati da un interesse generale.<br />
Tale interesse generale potrà essere fatto valere per tramite di uno o più regolamenti che il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31/12/2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tribunale delle imprese</strong></span><br />
In ogni tribunale saranno attivate nuove sezioni appositamente &#8220;specializzate in materia di impresa&#8221;. Tali sezioni saranno competenti per le seguenti materie:<br />
• controversie generali in materia di impresa (che muta nome dalla precedente dizione &#8220;materia di proprietà industriale e intellettuale&#8221;)<br />
• controversie in materia di diritto d&#8217;autore;<br />
• azioni di classe (c.d. &#8220;class-action&#8221;);<br />
Le sezioni specializzate saranno competenti, relativamente alle società di capitali (e loro controllate e/o collegate) per le cause relative a:<br />
• soci (inclusi coloro la cui qualità è oggetto di controversia)<br />
• trasferimento di partecipazioni sociali ed ogni altro negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali o diritti inerenti;<br />
• impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;<br />
• controversa tra soci e società;<br />
• patti parasociali;<br />
• componenti degli organi amministrativi o di controllo, liquidatori, il direttori generali ovvero dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;<br />
• azioni di responsabilità promosse dai creditori di società controllate contro le società che le controllano;<br />
• rapporti di controllo e collegamento infragruppo;<br />
• contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di capitali in caso di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie</strong></span><br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; previo accordo con le associazioni di categoria &#8211; a seguito di denuncia dei consumatori interessati dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e<br />
consumatori nel caso di utilizzo di condizioni generali di contratto oppure nel caso di sottoscrizione attraverso moduli, modelli o formulari.<br />
Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola e&#8217; diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Autorità, sul sito dell&#8217;operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all&#8217;esigenza di informare compiutamente i consumatori.<br />
Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l&#8217;Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.<br />
Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall&#8217;Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Class-action</strong></span><br />
Il comma 6 del Decreto da maggiore opportunità alle azioni collettive di difesa.<br />
In materia di protezione di diritti contrattuali le class-action sono ora possibili per la difesa di una pluralità di consumatori e utenti che versano, nei confronti di una medesima impresa, in situazione del tutto omogenea (in precedenza necessariamente &#8220;identica&#8221;).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tutela delle micro-imprese</strong></span><br />
Le tutele attualmente previste dal codice del consumo (pratiche commerciali ingannevoli e aggressive), in favore dei consumatori persone fisiche sono ora estese anche alle microimprese.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Confidi per i lavoratori autonomi</strong></span><br />
La possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi è estesa ai liberi professionisti.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Farmacie</strong></span><br />
Al fine di favorire l&#8217;accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge il numero delle autorizzazioni e&#8217; stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.<br />
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l&#8217;apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l&#8217;ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti<br />
I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l&#8217;apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.<br />
Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti che sono pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.<br />
È ridotto da 2 anni a 6 mesi il termine entro il quale gli eredi del farmacista titolare devono vendere la farmacia se non posseggono i requisiti necessari.<br />
Il medico, nel prescrivere un farmaco, e&#8217; tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell&#8217;eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: &#8220;sostituibile con equivalente generico&#8221;, ovvero, &#8220;non sostituibile&#8221;, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l&#8217;indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, e&#8217; tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e&#8217; calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Notai</strong></span><br />
La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai è aumentata di 500 posti, da distribuire nei distretti e nei singoli Comuni in essi compresi.<br />
In aggiunta ai posti vacanti, saranno espletate le procedure di concorso per la nomina di circa 1.000 nuovi posti di notaio, di cui 200 entro il 31.12.2012.</p>
<p><strong>Edicole</strong><br />
Gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.<br />
Gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.<br />
L&#8217;attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d&#8217;autore è libera;restano salve le funzioni assegnate in materia alla SIAE.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Distributori di carburante</strong></span><br />
I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore.<br />
A decorrere dal 30.06.2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell&#8217;approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.<br />
Nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito:<br />
• l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali;<br />
• l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell&#8217;impianto, nonché l&#8217;esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;<br />
• la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.<br />
Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati non possono essere posti vincoli o limitazioni all&#8217;utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature automatizzate.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Informazioni sui prezzi del carburante</strong></span><br />
Un apposito decreto ministeriale fisserà le modalità di esposizione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall&#8217;alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano.<br />
In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest&#8217;ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Costi dei conti correnti bancari</strong></span><br />
L&#8217;ABI le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale sono chiamate a definire entro il 1.06.2012 nuove regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, nonché per promuovere l&#8217;efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.<br />
Tali nuove regole andranno applicate entro i 3 mesi successivi dalla loro approvazione.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Trasparenza nei servizi assicurativi</strong></span><br />
Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l&#8217;erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno 2 preventivi di due differenti gruppi assicurativi.<br />
Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno 3 diverse compagnie assicurative (non appartenenti al medesimo gruppo).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Novità per l’assicurazione AUTO</strong></span><br />
In caso di danni a cose sarà facoltà per le compagnie offrire la riparazione diretta dei veicoli in apposite officine (risarcimento in forma specifica) quale alternativa al risarcimento in denaro (risarcimento per equivalente)<br />
In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai 2 anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento in denaro è ridotto del 30%.<br />
Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.<br />
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall&#8217;assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.<br />
Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo all’ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione, le imprese praticano una riduzione delle tariffe. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione di dispositivi che registrano l’attività del veicolo (scatola nera), i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione delle tariffe.<br />
Sono inoltre previste nuove procedure per la liquidazione dei danni.<br />
La consegna dell’attestato di rischio è effettuata anche per via telematica.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>tasso interesse legale in vigore</title>
		<link>http://www.studiotonci.it/tasso-interesse-legale/</link>
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		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StudioTonci</dc:creator>
				<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Interesse Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il tasso legale di interesse in vigore dal 1° gennaio 2012 è pari al 2,5% riportiamo la serie storica delle precedenti variazioni: 01.01.2012 --- 2,5 % D.M. 12 Dicembre 2011 01.01.2011 31.12.2011 1,5 % D.M. 07 Dicembre 2010 01.01.2010 31.12.2010 1 % D.M. 04 Dicembre 2009 01.01.2008 31.12.2009 3 % D.M. 12 Dicembre 2007 01.01.2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tasso legale di interesse in vigore dal 1° gennaio 2012 è pari al 2,5%</p>
<p>riportiamo la serie storica delle precedenti variazioni:</p>
<pre>01.01.2012   ---	   2,5  %    D.M. 12 Dicembre 2011
01.01.2011   31.12.2011    1,5  %    D.M. 07 Dicembre 2010
01.01.2010   31.12.2010    1    %    D.M. 04 Dicembre 2009
01.01.2008   31.12.2009    3    %    D.M. 12 Dicembre 2007
01.01.2004   31.12.2007    2,5  %    D.M. 01 Dicembre 2003
01.01.2002   31.12.2003    3    %    D.M. 11 Dicembre 2001
01.01.2001   31.12.2001    3,5  %    D.M. 11 Dicembre 2000
01.01.1999   31.12.2000    2,5  %    D.M. 10 Dicembre 1998
01.01.1997   31.12.1998    5    %    L. 23 Dicembre 1996, n. 662
16.12.1990   31.12.1996   10    %    L. 26 Novembre 1990, n. 353
21.04.1942   15.12.1990    5    %</pre>
]]></content:encoded>
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		</item>
	</channel>
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